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Sez. 1, Sentenza n. 14281 del 20/06/2006 (Rv. 592295 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mandato conferito in calce o in margine al ricorso - Specialità - Riferimento espresso al giudizio di cassazione - Necessità - Esclusione - Richiamo al procedimento cui si riferisce il ricorso - Necessità - Sussistenza - Mandato difensivo riferito ad altro processo - Difetto di procura - Configurabilità - Effetti - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592295-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Ai fini della specialità della procura, richiesta dall'art 365 cod.proc.civ. per il ricorso per cassazione, non rileva che la relativa formula faccia specifico riferimento al giudizio di legittimità - in quanto essa, ove apposta in calce o a margine del ricorso, viene a costituire un "corpus" inscindibile con lo stesso, e così non consente dubbi sulla volontà della parte di proporre quel mezzo d'impugnazione - essendo, invece, il requisito della specialità garantito dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, che facciano riferimento al procedimento cui si riferisce il ricorso. Pertanto, deve ritenersi mancante la procura, con conseguente inammissibilità del ricorso, nella ipotesi in cui il mandato difensivo sia riferito ad altro processo, sicchè non risulti che esso sia stato conferito per la proposizione del gravame in cassazione. (Nella specie, a margine del ricorso per cassazione proposto avverso decreto emesso dalla Corte d'appello di Roma con riferimento ad una domanda di equa riparazione da durata irragionevole del processo, risultava un mandato difensivo relativo ad un giudizio innanzi al TAR Campania, esteso alla eventuale fase di appello innanzi al Consiglio di Stato; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)