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Sez. 1, Sentenza n. 436 del 14/02/1966 (Rv. 320868 - 01)

FALLIMENTO - IMPUGNAZIONI - TERMINI - PLURALITA DI CAUSE DI DIVERSA NATURA DECISE CON UNICA SENTENZA - REGISTRAZIONE E AFFISSIONE DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA SULLE OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320868-01

FALLIMENTO - IMPUGNAZIONI - TERMINI - PLURALITA DI CAUSE DI DIVERSA NATURA DECISE CON UNICA SENTENZA - REGISTRAZIONE E AFFISSIONE DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA SULLE OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO.*

Se con unica sentenza sono decise cause aventi diversa natura o soggette a diversa disciplina - come nella ipotesi di causa per adempimento ed opposizione allo stato passivo in Sede fallimentare - la sentenza formalmente unica si scinde in due diverse pronuncie che debbono considerarsi autonome anche ai fini delle diverse impugnazioni esperibili per ciascuna di esse.Pertanto la pronuncia sulla opposizione potra essere impugnata nei termini di cui all'art. 99 l.F. La data di affissione della sentenza - ai fini della cennata disciplina fallimentare - ben puo essere accertata attraverso un certificato della competente cancelleria. Il ritardo o difetto di registrazione della sentenza non sospende la decorrenza del termine perentorio di impugnazione, ma puo dar luogo -eventualmente- alle speciali sanzioni previste dalle leggi fiscali. Il termine di otto giorni dalla pubblicazione, entro il quale deve essere affissa la sentenza che pronuncia sulle opposizioni allo stato passivo non e termine perentorio, sicche la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, ne rende inefficace - ai fini della decorrenza del termine di impugnazione - l'affissione tardivamente eseguita. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)