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Sez. L - , Sentenza n. 8260 del 30/03/2017 (Rv. 643586 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE | Silenzio malizioso - Causa di annullamento per vizio del consenso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643586-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE

Nel contratto di lavoro, il silenzio serbato da una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza che si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia e astuzia, a realizzare un inganno idoneo a determinare l’errore del “deceptus”, integrano gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva omesso di accertare se la condotta della datrice di lavoro - che, dopo aver incluso la posizione del lavoratore tra quelle eccedentarie nell'ambito di una procedura di mobilità, aveva poi assunto altro lavoratore per la medesima posizione - fosse idonea ad integrare dolo omissivo in danno del proprio dipendente, tale da comportare l’annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale, nell’ambito della procedura di mobilità ex l. n. 223 del 1991).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1439, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)