Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019 (Rv. 656434 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE | Ruolo e riscossione coattiva - Scadenza del termine di opposizione o di impugnazione - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 2953 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE
Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto aveva dichiarato la prescrizione di crediti tributari per IRPEF e per TARSU/TIA senza verificare, in relazione a ciascuno di tali tributi, se fosse applicabile l'ordinario termine prescrizionale decennale o termini di prescrizione più brevi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)