Sez. 6, Sentenza n. 1361 del 22/05/1980 Cc. (dep. 11/09/1980) Rv. 145993 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DENARO GESTITO DAGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - NATURA DI 'PECUNIA PUBLICĂ€.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DENARO GESTITO DAGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - NATURA DI 'PECUNIA PUBLICĂ€.*
Gli amministratori e i dipendenti di aziende o istituzioni di credito di diritto pubblico, nel compiere le operazioni economiche cui sono preposti, sono obbligati a garantire costantemente la rispondenza della impresa bancaria a fini di interesse pubblico. Ne consegue che le operazioni economiche che compiono, per quanto oggettivamente soggette al regime di diritto privato, non hanno virtu intrinseca di far perdere al denaro che essi gestiscono la originaria connotazione di pecunia publica.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)