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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Art. 50-quater Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullita' derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.8890

Sezione VII. Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilita' dei giudici

Art. 51 Astensione del giudice

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

  1. 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

  2. 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

  3. 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

  4. 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

  5. 5) se e' tutore, curatore , amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.

2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.8792

Art. 52 Ricusazione del giudice

1. Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

2. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

3. La ricusazione sospende il processo.

Art. 53 Giudice competente

1. Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.8890

2. La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

Art. 54 Ordinanza sulla ricusazione

1. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

2. La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

3. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.

4. Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

Capo II. Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Art. 57 Attivita' del cancelliere

1. Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

2. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

3. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Art. 58 Altre attivita' del cancelliere

1. Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 59 Attivita' dell'ufficiale giudiziario

1. L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 60 Responsabilita' del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

1. Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

  1. 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e' fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

  2. 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

Capo III. Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 61 Consulente tecnico

1. Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.

2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 62 Attivita' del consulente

1. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63 Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

1. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

2. Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

3. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64 Responsabilita' del consulente

1. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.2

2. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti
.

Art. 65 Custode

1. La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

2. Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.8890

Art. 66 Sostituzione del custode

1. Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

2. Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.

3. Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.8890

Art. 67 Responsabilita' del custode

1. Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.2125

2. Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Art. 68 Altri ausiliari

1. Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.

2. Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

3. Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Titolo II. Del pubblico ministero

Art. 69 Azione del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 70 Intervento in causa del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:

  1. 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

  2. 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

  3. 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;

  4. 4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;

  5. 5) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

3. Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.80