Sez. 2, Sentenza n. 1121 del 10/05/1951 (Rv. 882598 - 01)
CITAZIONE -NULLITÀ SOSTANZIALI -NULLITÀ FORMALI -SANATORIA -EFFETTI PROCEDIMENTO CIVILE -LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DEPOSITO (CONTRATTO DI)- DEPOSITO EFFETTUATO DA SEMPLICE DETENTORE DELLA COSA - VALIDITÀ -TITOLARITÀ ALLA RESTITUZIONE DELLA COSA. DEPOSITO (CONTRATTO DI)- PROPRIETARIO DI COSA DEPOSITATA DA ALTRI AZIONE DI REVINDICA O DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL DEPOSITARIO NON PIÙ IN POSSESSO DELLA COSA - LEGITTIMAZIONE - INSUSSISTENZA. DEPOSITO (CONTRATTO DI) -PROPRIETÀ DI COSA DEPOSITATA -AZIONE DI REVINDICA CONTRO IL DEPOSITARIO -PRESUPPOSTI LEGGE REGOLAMENTO E DECRETO - INTERPRETAZIONE ANALOGICA -AMMISSIBILITÀ -PRESUPPOSTI
CITAZIONE -NULLITÀ SOSTANZIALI -NULLITÀ FORMALI -SANATORIA -EFFETTI PROCEDIMENTO CIVILE -LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DEPOSITO (CONTRATTO DI)- DEPOSITO EFFETTUATO DA SEMPLICE DETENTORE DELLA COSA - VALIDITÀ -TITOLARITÀ ALLA RESTITUZIONE DELLA COSA. DEPOSITO (CONTRATTO DI)- PROPRIETARIO DI COSA DEPOSITATA DA ALTRI AZIONE DI REVINDICA O DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL DEPOSITARIO NON PIÙ IN POSSESSO DELLA COSA - LEGITTIMAZIONE - INSUSSISTENZA. DEPOSITO (CONTRATTO DI) -PROPRIETÀ DI COSA DEPOSITATA -AZIONE DI REVINDICA CONTRO IL DEPOSITARIO -PRESUPPOSTI LEGGE REGOLAMENTO E DECRETO - INTERPRETAZIONE ANALOGICA -AMMISSIBILITÀ -PRESUPPOSTI
Ai sensi dell'art.164 cod.proc.civ. la Costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, tanto di Forma che di sostanza, con la sola differenza che per le nullità sostanziali relative ai requisiti di cui ai nn.1, 2, e del precedente art.163 la sanatoria opera ex nunc, mentre per tutte le altre nullità, comprese quelle attinenti alla notificazione, la sanatoria ha effetto ex tunc. La legittimazione attiva e passiva appartiene in modo esclusivo, salvo le eccezioni di legge, alle stesse persone cui appartiene il diritto soggettivo sostanziale. Per la validità del deposito non è richiesta una speciale capacità di diritti del depositante in funzione della pertinenza di diritti sulla cosa; basta che il depositante abbia la detenzione della cosa al momento del deposito come res facti. Può quindi costituire un valido deposito non soltanto il proprietario o il titolare di un qualsiasi diritto reale ma anche un semplice detentore interessato. Donde segue che l'Obbligo della custodia, che è l'elemento tipico del negozio, si realizza ed esplica i suoi effetti unicamente nei confronti del depositante cui deve essere fatta la restituzione della res depositata ed al quale compete, in difetto di restituzione, il risarcimento dei danni. Il proprietario della cosa da altri depositata non è legittimato ad agire contro il depositario con l'Azione di rivendica, se quest'ultimo non ha più la detenzione della cosa e quindi non ha più la facultas restituendi, né è legittimato ad agire con l'Azione di responsabilità, tipicamente personale e propria del depositante, perché i rapporti obbligatori sono caratterizzati dalla relatività e quindi gli effetti di essi non si estendono ai terzi estranei al vincolo obbligatorio, fuori dei casi prescritti dalla legge. L'art.1777 capov. Cod.civ. allorché conferisce al proprietario della cosa depositata il diritto di agire contro il depositario con l'Azione di revindica ed in genere attribuisce ad ogni titolare di un diritto sulla cosa di agire con un'Azione di accertamento o di rilascio contro il depositario, si coordina al concetto che la revindica deve essere diretta contro chi ha la facultas restituendi o contro chi per fatto proprio ha cessato di possedere o detenere. L'interpretazione analogica consente di sviluppare nella sua espressione logica la ratio legis, così da adattarla a casi diversi, ma questi debbono essere consimili nell'elemento di fatto divisivo per il trattamento giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1777
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)