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Sez. 4, Ordinanza n. 1292 del 15/10/1974 Cc. (dep. 20/12/1974) Rv. 128901 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - PROVVISIONALE DISPOSTA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128901-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - PROVVISIONALE DISPOSTA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'ordinanza del giudice istruttore che assegni agli aventi diritto una somma di danaro a titolo di provvisionale, ex art 24 legge 24 dicembre 1969 n 990, e inoppugnabile con ricorso per Cassazione. Essa, infatti, difetta del carattere di decisorieta richiesto dall'art 111 della Costituzione ne puo considerarsi atto abnorme essendo revocabile e impugnabile con gravame contro il capo della sentenza che rigetti l'istanza di revoca.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)