Sez. 1, Sentenza n. 1199 del 20/04/1968 (Rv. 332692 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PROPOSTA PRIMA DEL FALLIMENTO- COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - SUCCESSIVA RIDUZIONE DELLA DOMANDA- IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PROPOSTA PRIMA DEL FALLIMENTO- COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - SUCCESSIVA RIDUZIONE DELLA DOMANDA- IRRILEVANZA.*
L'art. 24 della legge fallimentare attribuisce alla Competenza del tribunale fallimentare non soltanto le controversie che traggono origine dallo stato di dissesto, ma anche quelle che comunque investono o risultano influenzate dal fallimento e debbono quindi trovare il loro svolgimento avanti al tribunale fallimentare per meglio assicurare il regolare ed unitario svolgimento della procedura e della par conditio creditorum. Tra le controversie della seconda specie devono, pertanto, essere ricomprese anche le azioni di risoluzione proposte contro l'inadempiente prima del suo fallimento e proseguite contro il curatore, anche se dopo la dichiarazione di fallimento la domanda venga ristretta nel senso di non piu richiedere il risarcimento del danno e la restituzione della prestazione eseguita, dovendosi la Competenza, ai sensi dell'art 5 cpc in ogni caso radicare in base alla domanda e non alle successive restrizioni della domanda stessa. (V. N. 225-68, mass. 331118 493-63 1139-60).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)