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Sez. 3, Sentenza n. 1276 del 20/04/1966 Ud. (dep. 15/07/1966) Rv. 102131 - 01

SENTENZA PENALE - PROVVEDIMENTO SULLA FALSITA DI DOCUMENTI - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI FALSITA.*
Stato
decisa il 1966-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102131-01

SENTENZA PENALE - PROVVEDIMENTO SULLA FALSITA DI DOCUMENTI - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI FALSITA.*

La statuizione accessoria sulla falsita documentale preveduta dall'art 480 cod proc pen - benche sia svincolata dall'accertamento del reato, tanto che accede anche alla pronuncia di proscioglimento - non si sottrae, in ogni caso, all'accertamento della falsita. Nei casi di proscioglimento, la detta statuizione e meramente eventuale: il giudice non puo dichiarare la falsita del documento se le risultanze non consentono, al riguardo, un giudizio di certezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)