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Sez. L, Sentenza n. 2232 del 04/06/1975 (Rv. 376025 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - SENTENZA FONDATA O NON FONDATA SULL'ACCERTAMENTO DEI FATTI ALLEGATI - RIESAME DEI FATTI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA LE DUE IPOTESI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO O PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ULTERIORE DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1975-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376025-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - SENTENZA FONDATA O NON FONDATA SULL'ACCERTAMENTO DEI FATTI ALLEGATI - RIESAME DEI FATTI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA LE DUE IPOTESI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO O PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ULTERIORE DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*

Per quanto concerne i limiti dell'Esercizio della giurisdizione da parte del giudice di rinvio, e necessario distinguere a seconda che la sentenza cassata si fondi sull'accertamento dei fatti allegati, ovvero ne prescinda totalmente, perche fondata su di un ordine di questioni giuridiche che rende superfluo tale accertamento. Nel primo caso, il riesame degli stessi fatti, da parte del giudice di rinvio, e consentito soltanto se la sentenza di appello sia stata cassata per vizio di motivazione, mentre e precluso qualora la Cassazione di tale sentenza sia stata disposta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, essendo in questa ultima ipotesi l'attivita giurisdizionale del giudice di rinvio circoscritto alla verifica della aderenza dei fatti gia accertati al principio di diritto enunciato. Nel secondo caso, invece, resta integro il potere del giudice di rinvio di procedere ad un nuovo esame dei fatti accertati dalla pronunzia annullata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)