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Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Prestazioni

1. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

  1. a) di vecchiaia;

  2. b) di anzianita';

  3. c) di inabilita' e invalidita';

  4. d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.

2. Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

  1. 1) indennita' una tantum;

  2. 2) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

5. Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.

Art. 2 Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

2. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

4. La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

5. La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

6. Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:

  1. a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

  2. b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

  3. c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.

7. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento.

9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236.

10. Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta maturate ai sensi della presente legge.

Art. 3 Pensione di anzianita'

1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.

3. La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.

Art. 4 Pensione di inabilita'

1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

  1. a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

  2. b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di 5 anni.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio, quando l'anzianita' di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilita'.3

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.

6. Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilita' fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non e' dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1› gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.

7. Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilita' ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali.

Art. 5 Pensione di invalidita'

1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' all'esercizio della professione.

3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresi' il disposto del terzo comma dell'articolo 4.3 La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata due volte. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.

4. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.

Art. 6 Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'

1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e di invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entita' stabilita dal secondo comma dell'articolo 2, verra' liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Art. 7 Pensioni di reversibilita' ed indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

  1. a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;

  2. b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualita' riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidita' che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro piu' favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.

Art. 8 Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.

Art. 9 Provvidenze straordinarie

1. Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

2. Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente.

3. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

4. Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' abrogato. Le somme gia' accantonate in conformita' della predetta norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non e' piu' obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della predetta legge.

Art. 10 Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

  1. a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;15

  2. b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.5

2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

3. Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.

4. Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di eta', il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

6. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto "Il costo dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.O00 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18.15

Art. 11 Contributo integrativo

1. A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita' professionale. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 12 Fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruita' espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696.