REGOLAMENTO (CEE) N. 918/83 DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che, salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità, che la stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
considerando tuttavia che una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell'importazione delle merci non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia;
considerando che è opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi, l'importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall'applicazione dei dazi all'importazione cui sarebbero normalmente soggette;
considerando che regimi di franchigia di questo tipo risultano anche da convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri o solo alcuni di essi; che, se la Comunità è tenuta ad applicare tali convenzioni, detta applicazione presuppone l'istituzione di una disciplina comunitaria delle franchigie doganali tale da eliminare, in conformità delle esigenze dell'unione doganale, le divergenze per quanto riguarda l'oggetto, la portata e le condizioni d'applicazione delle franchigie previste da tali convenzioni, permettendo così a tutte le persone interessate di beneficiare degli stessi vantaggi nell'intera Comunità:
considerando che alcune franchigie attualmente applicate negli Stati membri risultano da convenzioni concluse con paesi terzi o organizzazioni internazionali; che tali convenzioni, dato il loro oggetto, riguardano esclusivamente lo Stato membro firmatario; che non è proficuo determinare a livello comunitario le condizioni di concessione di tali franchigie, ma che è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati ad accordarle, se necessario, mediante una procedura appropriata istituita a tal fine;
considerando che l'attuazione della politica agricola comune ha come conseguenza, in certe circostanze, l'applicazione a talune merci dei dazi all'esportazione; che è inoltre opportuno definire, a livello comunitario, i casi in cui può essere accordata una franchigia doganale da questi dazi;
considerando che il Consiglio ha già adottato vari regolamenti nel settore delle franchigie doganali; che al fine di disporre di un regime comunitario delle franchigie doganali è opportuno riprendere le disposizioni di detti regolamenti particolari nel presente regolamento procedendo pertanto alla loro abrogazione formale;
considerando che, per chiarezza giuridica, è opportuno enumerare le disposizioni degli atti comunitari che comportano talune misure di franchigia che non sono toccate dal presente regolamento;
considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
considerando che, nel caso di franchigie accordate per importi fissati in ECU, debbono essere stabilite le norme per la conversione di tali importi nelle valute nazionali;
considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione entro limiti di tempo adeguati; che è opportuno a tale scopo istituire un comitato che permetta di instaurare in questo settore una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione; che questo comitato subentrerà al comitato delle franchigie doganali istituito dal regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale3,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL