Sez. 1, Sentenza n. 2305 del 15/07/1971 (Rv. 353163 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - RICORSO AD ESSI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DIFFICOLTA DI DETERMINAZIONE DEL DANNO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - RICORSO AD ESSI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DIFFICOLTA DI DETERMINAZIONE DEL DANNO.*
Il ricorso alla valutazione equitativa e consentito, a norma dello art 1226 cod civ, solo quando il danno non possa essere determinato nel suo preciso ammontare o quando ricorrono particolari situazioni che, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, rendano difficile la prova del preciso ammontare del danno. (Conf 1428'70, mass n 347224).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)