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Sez. 1, Sentenza n. 8335 del 12/05/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155242 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - DICHIARATA IN SENTENZA - LEGGE SUGLI STUPEFACENTI DEL 1975 N. 685, ART. 71, 72, 80 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1982-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155242-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - DICHIARATA IN SENTENZA - LEGGE SUGLI STUPEFACENTI DEL 1975 N. 685, ART. 71, 72, 80 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 in relazione agli artt. 80 e 72 legge n. 685 in violazione dell'art. 3 cost. E del principio di ragionevolezza, individuato come parametro interpretativo dalla Corte costituzionale. Infatti, lo smercio di quantità non modiche, ma sempre modeste, di sostanze stupefacenti e quello di quantità maggiori, ancorché non ingenti, costituiscono ipotesi ontologicamente identiche, mentre la diversa gravità in concreto dei singoli casi di specie trova la sua corretta diversificazione nell'ampiezza dei confini edittali, nel potere del giudice di graduare la pena e di concedere le attenuanti generiche. Il superamento del limite della modicità giustifica, di vero, il maggior vigore della norma e la scelta in tal senso operata dal legislatore.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)