Sez. 5, Sentenza n. 2682 del 22/10/1974 Ud. (dep. 10/03/1975) Rv. 129440 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI.*
Per potersi applicare l'esimente del 'fatto scusabilè, in tema di emissione di assegni a vuoto, occorre che il colpevole sia incorso in errore su un fatto che non si sarebbe potuto evitare con la comune diligenza e che abbia ragionevolmente fatto credere all'emittente di possedere presso il trattario la necessaria provvista. Secondariamente occorre che l'emittente abbia provveduto a versare al trattario l'importo dell'assegno scoperto prima che questo sia stato presentato. (Conf 121591, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)