Sez. U, Sentenza n. 3275 del 26/10/1972 (Rv. 361091 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIALE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - PREVIA DELIBAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIALE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - PREVIA DELIBAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Il Presidente del consiglio di amministrazione di una societa cooperativa, allorche rappresenta la societa, ha il potere di compiere tutti gli Atti che rientrano nell'oggetto sociale ed, in relazione a questo, ha anche la rappresentanza processuale della societa, senza che occorra una previa deliberazione del consiglio di amministrazione, salvo che clausole dello statuto dispongano diversamente. (Conf 2941'68, mass n 335715).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2535, Cod. Civ. art. 2384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)