Sez. 3, Sentenza n. 7767 del 04/12/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 258845 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | "Infatuazione" maturata dalla vittima dopo un primo rapporto sessuale non consensuale - Valutazione retrospettiva del momento iniziale della condotta - Possibilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, l'eventuale "infatuazione" maturata dalla vittima dopo il primo rapporto non può essere apprezzata retrospettivamente come prova del suo consenso a subire e compiere atti erotici dovendo il giudice valutare la situazione e le condotte per come esistenti al momento iniziale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)