Sez. 1, Sentenza n. 804 del 25/03/1966 (Rv. 321618 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNI- ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE - APPROVAZIONE E RATIFICA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - TERMINE PER IL DEPOSITO DELL'AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNI- ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE - APPROVAZIONE E RATIFICA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - TERMINE PER IL DEPOSITO DELL'AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO.*
La Competenza a deliberare intorno alle liti attive e passive in cui il comune sia parte spetta al consiglio comunale, a norma dell'art.131 n.5 del T.U. 4 febbraio 1915, n.148, richiamato parzialmente in vigore, quanto alle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali, dall'art.25 della legge 9 giugno 1947, n.530. Nei casi d'urgenza la deliberazione puo essere adottata dalla giunta municipale, salva ratifica del consiglio nella sua prima adunanza. La deliberazione consiliare, quando la lite superi il limite di valore stabilito per ciascuna classe di comuni dagli artt. 98 e segg. del R. d. 3 marzo 1934, n.383, e soggetta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. In Mancanza di ratifica o approvazione, o in difetto di esibizione delle stesse va dichiarato il difetto di legittimazione ad processum del rappresentante del comune. L'esibizione degli Atti di ratifica ed approvazione puo avvenire, in tema di ricorso per Cassazione, sino al momento dell'inizio della discussione. *
Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 98, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)