Sez. 1, Sentenza n. 1770 del 07/05/1975 (Rv. 375420 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON PAGATE - INESIGIBILITA - PAGAMENTI POSTERIORI - RIPETIBILITA - PAGAMENTI ANTERIORI - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI - DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON PAGATE - INESIGIBILITA - PAGAMENTI POSTERIORI - RIPETIBILITA - PAGAMENTI ANTERIORI - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI - DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO.*
In tema di imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, la sentenza 23 maggio 1966 n 44 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimita dell'art 25 secondo comma della legge 5 marzo 1963 n 246 (attribuente ad alcuni comuni il potere di applicare l'imposta a carico dell'alienante per trasferimenti di aree avvenuti nel decennio anteriore all'entrata in vigore della legge), esplica i suoi effetti sul rapporto tributario, sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, quantunque iscritte a ruolo, non sono piu dovute le rate di imposta non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima e, se pagate successivamente, sono ripetibili con l'Azione di indebito. Tale sentenza non produce invece alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o delle rate di esso, avvenuto, entro la data predetta, in conformita di un accertamento definitivo, od anche a seguito di denuncia del contribuente, essendo questa idonea ad esaurire il rapporto tributario, per la parte oggetto di autotassazione, ancorche seguita da rettifiche di valore e maggiori pretese dell'ente impositore. (V 828/73 mass n 363106; 795/73 mass n 363050).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)