Sez. 3 - , Sentenza n. 2199 del 19/11/2019 Ud. (dep. 21/01/2020) Rv. 277646 - 02
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Giudizio di riesame – Nomina del difensore di fiducia – Validità nel giudizio principale della nomina effettuata nel giudizio incidentale – Esclusione – Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di impugnazioni cautelari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)