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Sez. 1, Ordinanza n. 34143 del 26/12/2025 (Rv. 677073-01)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Giudizio di separazione e scioglimento del matrimonio - Regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022 - Provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei figli - Modifica - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677073-01

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto,

impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.

Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)