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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7170 del 04/03/2022 (Rv. 664082 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Prova contraria - Oggetto - Esistenza di un amministratore di fatto - Insufficienza - Sottrazione degli utili extracontabili da parte del gerente di fatto - Necessità.
Stato
decisa il 2022-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664082-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, che ricopra anche l'incarico di amministratore, può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l'esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell'accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, Cod. Civ. art. 2475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)