Sez. 3, Sentenza n. 15569 del 11/08/2004 (Rv. 576174 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) | Beni mobili pignorati nella casa o azienda del debitore - Presunzione legale di appartenenza al debitore - Prova del diritto di proprietà del terzo- Trascrizione a suo favore dei beni in pubblici registri- Inidoneità della prova- Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)
Il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore - nella specie l'iscrizione nel P.R.A.- perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 cod. civ., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà - effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore - bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall' art. 621 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2683, Cod. Civ. art. 2684, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)