Sez. 1, Sentenza n. 5415 del 08/01/1999 Ud. (dep. 28/04/1999) Rv. 213561 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI | Medicinali ad uso veterinario - Applicabilità del reato di cui all'art.443 cod. pen. - Condizioni.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI
I medicinali veterinari, ai fini delle norme poste a presidio della salute pubblica e, in particolare, dell'art.443 cod.pen., vengono in rilievo soltanto quando siano destinati a identificare, prevenire o curare patologie trasmissibili all'uomo o, comunque, a produrre effetti suscettibili di influenzare direttamente la salute umana, come nel caso di medicinali destinati al bestiame "da azienda" o i vaccini contro malattie trasmissibili dall'animale all'uomo. L'applicazione dell'art.443 cod.pen. ai prodotti medicinali ad uso veterinario presuppone, dunque, l'accertamento in concreto della loro attitudine ad influire sulla salute umana nei termini innanzi precisati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)