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Sez. 3 - , Sentenza n. 25113 del 24/10/2017 (Rv. 646452 - 02)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Opera edilizia realizzata su terreno gravato da vincolo archeologico non rilevato dal notaio rogante l’atto di acquisto - Ordine di demolizione – Sussistenza anche di difformità urbanistica dell’opera e mancanza di autorizzazioni amministrative - Interruzione del nesso di causalità – Esclusione – Fondamento - Liquidazione del danno – Criteri - Raffronto tra la efficienza causale della condotta del notaio e quella dell’acquirente.
Stato
decisa il 2017-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646452-02

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

In tema di responsabilità professionale del notaio, qualora sia stata disposta la demolizione in via amministrativa di un’opera edilizia realizzata su un terreno gravato da vincolo archeologico, non rilevato dal notaio rogante la relativa compravendita (o permuta), e ciò sia dipeso anche dalla mancanza di talune autorizzazioni amministrative e da difformità urbanistiche, questi ultimi fattori, pur se imputabili al danneggiato non valgono ad interrompere la serie causale, perché lo stesso, se avesse conosciuto l’esistenza del vincolo, non avrebbe, secondo un criterio logico-probabilistico, acquistato il terreno e non avrebbe intrapreso alcuna attività edilizia (criterio della preponderanza dell’evidenza); trattandosi, però, di fattori umani, degli stessi è possibile tenere conto nella liquidazione del danno, ponendo a raffronto l’efficienza causale della condotta (colpevole) del notaio e quella (altresì colpevole) dell’acquirente che ha costruito in mancanza di alcune delle autorizzazioni necessarie ed in difformità rispetto al progetto approvato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)