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Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici

Testo in vigore al

Art. 8

1. Al conseguimento dei suoi fini il Patronato provvede:

  1. a) con le quote di cui all'art. 7;

  2. b) con il contributo delle Amministrazioni comunali di cui al seguente articolo;

  3. c) con il contributo del Ministero della pubblica istruzione;

  4. d) con il contributo del Ministero dell'interno;

  5. e) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

  6. f) con gli utili dell'Economato di cui all'art. 10;

  7. g) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

  8. h) con il provento di speciali iniziative promosse dal Patronato;

  9. i) con le rendite patrimoniali.

Art. 9

1. Il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico dell'Amministrazione comunale a norma dell'art. 91 lettera f), n. 13, del testo unico sulla legge comunale e provinciale, e' fissato nella misura minima di lire 50 per abitante.

Art. 10

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Provveditore agli studi, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio puo' essere istituito presso i Patronati scolastici dei Comuni in cui non esistano rivenditori autorizzati di libri, un economato per la sola vendita dei libri di testo da cedersi agli alunni a prezzi non inferiori a quelli del mercato ed al Patronato, per i suoi assistiti, a prezzi di costo. La gestione dell'economato e' tenuta distinta da quella del Patronato e gli utili sono versati alla cassa del Patronato.

Art. 11

1. Per effettivo servizio presso i Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri ed ai Consorzi di cui all'articolo seguente, il Ministero della pubblica istruzione puo' comandare maestri di ruolo il numero non superiore a cinque per ciascuna Provincia, ai quali non deve essere corrisposto nessun compenso a carico dei Patronati stessi.

Art. 12

1. Per una migliore collaborazione ed integrazione al fine del complessivo potenziamento dei Patronati comunali e' istituito in ogni provincia il Consorzio provinciale a cui e' riconosciuta la personalita' giuridica di diritto pubblico e di cui fanno parte tutti i Patronati della Provincia.

2. I presidenti dei Patronati consorziati eleggono il presidente ed il Consiglio di presidenza del Consorzio provinciale. Ne fa parte di diritto un rappresentante del provveditore agli studi, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il medico provinciale, il direttore provinciale U.P.A.I.

3. A questo Consiglio sono aggregati, con funzioni consultive, un rappresentante della Federazione provinciale O.N.M.I., della E.N.P.M.F., della C.R.I., ed eventualmente, su delibera del Consiglio di presidenza, altri esperti di assistenza scolastica.

4. L'attivita' del Consorzio e' regolata da uno statuto tipo preparato ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Per la tutela e la vigilanza, valgono le norme stabilite per i Patronati comunali.

Art. 14

1. Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ha i seguenti compiti:

  1. 1) attuare forme di collegamento e di coordinamento della attivita' dei Patronati consorziati e promuovere iniziative che possono contribuire ad una maggiore qualificazione degli operatori assistenziali impegnati presso il Patronato ed al miglioramento delle sue prestazioni;

  2. 2) tenere rapporti con gli enti che operano nel settore dell'assistenza scolastica e minorile in genere;

  3. 3) rappresentare i Patronati consorziati nei loro rapporti con il Ministero dell'interno.

Art. 15

1. Al conseguimento dei suoi fini il Consorzio provvede:

  1. a) con il contributo a carico dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 16;

  2. b) con il contributo del Ministero dell'interno;

  3. c) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

  4. d) con il provento di speciali iniziative promosse dal Consorzio;

  5. e) con le rendite patrimoniali.

Art. 16

1. Il contributo obbligatorio al Consorzio provinciale dei Patronati scolastici a carico dell'Amministrazione provinciale, a norma dell'art. 144, lettera e), n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale e' fissato nella misura minima di lire 10 per abitante.

Art. 17

1. Presso la Direzione generale dell'istruzione elementare e' costituito un Comitato centrale per l'assistenza scolastica, con lo scopo di esercitare sui Patronati e sui Consorzi provinciali un'azione di coordinamento e di stimolo e di formulare proposte per l'incremento dei Patronati stessi, secondo le norme che stabilira' il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 18

1. Le forme e i modi relativi al passaggio dall'attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla presente legge saranno oggetto di apposite norme del regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - MORO -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA