diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4798 del 02/05/1991 (Rv. 471932 - 01)

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Domanda - In genere | Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata - Competenza funzionale - Deroga per motivi di connessione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471932-01

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Domanda - In genere

L'opposizione di terzo deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Siffatta competenza, per il suo carattere funzionale inderogabile, non può subire eccezioni per ragioni di connessione, ivi compresa quella derivante dallo esperimento della domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)