Sez. 2, Sentenza n. 1100 del 03/04/1969 (Rv. 339625 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDANNA DEL RICORSO - CONDANNA DEL RICORRENTE ALLA PERDITA DEL DEPOSITO PER SOCCOMBENZA ED AL RIMBORSO DELLE SPESE IN FAVORE DEL RESISTENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDANNA DEL RICORSO - CONDANNA DEL RICORRENTE ALLA PERDITA DEL DEPOSITO PER SOCCOMBENZA ED AL RIMBORSO DELLE SPESE IN FAVORE DEL RESISTENTE.*
L'omesso deposito, nella cancelleria della Corte di Cassazione, del ricorso da parte del ricorrente, nel termine di venti giorni prescritti dall'art.369 cod.proc.civ. comporta la sanzione dell'improcedibilita, con la conseguente condanna alla perdita del deposito per soccombenza eventuale, ove questi sia prescritto, ed alla rivalsa delle spese ed onorari nei confronti del resistente che, col deposito del controricorso, abbia dimostrato di aver provveduto alla propria difesa. (Conf.3700-68, massima n.337010 2159-68, massima n.334336 1740-67, massima n.328602 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)