Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 08/11/1984 Cc. (dep. 22/11/1984) Rv. 166815 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ATTRIBUTIVA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - VALORE DI COSA GIUDICATA - IRRILEVANZA DI CIRCOSTANZE SUCCESSIVE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ATTRIBUTIVA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - VALORE DI COSA GIUDICATA - IRRILEVANZA DI CIRCOSTANZE SUCCESSIVE.*
La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 54 cod. proc. pen. (risoluzione dei conflitti) ha valore di cosa giudicata in senso assoluto circa l'accertamento della Competenza territoriale. Infatti l'attribuzione di tale Competenza soggiace al principio della perpetuatio nel senso che "ubi semel accipitur iudicium ibi et finem accipere debet". Pertanto è irrilevante che, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, siano intervenuti nuovi elementi a carico di altre persone oltre quelle originariamente imputate; che alcuni soggetti abbiano proseguito l'attività delittuosa anche dopo la pronuncia sulla Competenza; che siano emersi elementi di connessione con procedimenti pendenti avanti ad altra autorità giudiziaria. (fattispecie relativa a risoluzione di conflitto di Competenza in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso). (V mass n 146807).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)