Sez. 3, Sentenza n. 3858 del 18/06/1980 (Rv. 407714 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TRASMISSIONE ALL'AFFITTUARIO DEL PRELIMINARE INTERCORSO TRA IL PROPRIETARIO DEL FONDO ED IL TERZO ACQUIRENTE - FUNZIONE - ACCETTAZIONE - EFFETTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO DI VENDITA - APPLICABILITA ALL'ACCETTAZIONE DELL'ART 9 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TRASMISSIONE ALL'AFFITTUARIO DEL PRELIMINARE INTERCORSO TRA IL PROPRIETARIO DEL FONDO ED IL TERZO ACQUIRENTE - FUNZIONE - ACCETTAZIONE - EFFETTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO DI VENDITA - APPLICABILITA ALL'ACCETTAZIONE DELL'ART 9 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
La trasmissione, a norma del quarto comma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, come modificato dall'art 8 della legge 14 agosto 1971 n 817, del preliminare intercorso tra il proprietario del fondo ed il terzo acquirente e diretta a consentire l'Esercizio della prelazione da parte dell'affittuario ma non trasferisce allo affittuario stesso, che dichiara di accettare la prelazione, il contenuto e la titolarita del preliminare, mentre solo a seguito dell'accettazione si conclude il contratto definitivo di vendita, ancorche l'efficacia di questo resti sospesa fino al pagamento del prezzo da parte dell'esercente il diritto di prelazione nel termine stabilito dalla legge. Pertanto, a tale accettazione non e applicabile il successivo art 9 della citata legge n 590 che presuppone la diversa ipotesi che si sia stipulato tra proprietario e coltivatore diretto un contratto preliminare di vendita al di fuori dello schema regolato dall'art 8.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)