Sez. 2, Sentenza n. 8477 del 21/06/2001 (Rv. 547621 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Controversia possessoria - Assegnazione a magistrato diverso da quello originariamente designato per la trattazione - Questione di competenza - Esclusione - Istanza di regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale, nella sua qualità di capo dell'ufficio giudiziario, disponga l'assegnazione di una causa possessoria, anziché al magistrato originariamente designato per la trattazione, al (diverso) giudice dinanzi al quale già pende, nell'ambito del medesimo ufficio, la causa petitoria di cognizione ordinaria, non attiene a profili di competenza veri e propri, bensì alla cosiddetta "competenza interna" - alla ripartizione, cioè, degli affari all'interno dell'ufficio -, e non ha, come tale, natura decisoria, con conseguente inammissibilità dell'eventuale istanza di regolamento di competenza ovvero dell'eventuale ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. presentati avverso il provvedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)