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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017 (Rv. 645159 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Tempestività dell'opposizione - Onere di allegazione e prova a carico dell'opponente - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645159-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

In tema di opposizione agli atti esecutivi, colui il quale propone tale opposizione oltre il termine di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c. dall’ultimo atto del procedimento, invocando la nullità degli atti in virtù del vizio derivato dall'omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli conseguenti, in quanto l’opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)