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Sez. 1, Sentenza n. 431 del 12/02/1958 (Rv. 881855 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI - VENDITA DI COSA INDIVISA - STATO DI COMUNIONE DELLA COSA IGNORATO DAL VENDITORE - NORMA DI CUI ALL'ART. 1480 COD. CIV.
Stato
decisa il 1958-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881855-01

VENDITA - VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI - VENDITA DI COSA INDIVISA - STATO DI COMUNIONE DELLA COSA IGNORATO DAL VENDITORE - NORMA DI CUI ALL'ART. 1480 COD. CIV.

Se deve ammettersi che l'ipotesi in cui il compratore, ignorando la comunione, abbia inteso acquistare l'intera cosa e il venditore abbia venduto la cosa comune come se fosse interamente propria, non rientri esattamente nella disciplina dell'art. 1480 cod.civ. che ha come presupposto l'appartenenza della cosa al venditore o ad altri soggetti pro diviso, non può peraltro, negarsi che, anche in questo caso, si verta in materia di vendita parzialmente altrui ed il compratore non potendo ottenere, finché la comunione perdura, la proprietà esclusiva di alcuna parte determinata della cosa, possa subito chiedere la risoluzione del contratto, la quale trova in tale ipotesi - come in quella di buona fede del compratore contemplata nell'art. 1479 - la sua qualificazione nell'inadempimento del venditore al suo Obbligo di trasferire subito il diritto, come effetto immediato del puro e semplice consenso.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)