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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6517 del 14/03/2017 (Rv. 644176 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE | Vincolatività - Limiti.
Stato
decisa il 2017-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644176-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

In materia di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di giudizio ex art. 28 e 29 della l. n. 794 del 1942, il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ma, qualora se ne discosti, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)