Sez. 5 - , Ordinanza n. 2859 del 31/01/2019 (Rv. 652332 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16, comma 3, l. n. 289 del 2002 - Verifica sulla ritualità e fondatezza del ricorso del contribuente - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)