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Sez. 3, Sentenza n. 378 del 15/01/2002 (Rv. 551568 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Modifica delle deduzioni relative alla forma del contratto - Domanda nuova - Esclusione - Disconoscimento di scrittura privata - Effetto - Conseguenze - Istanza di prova testimoniale per provare il contratto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551568-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE

Non configura domanda nuova né la modifica delle deduzioni relative alla forma di un contratto posto a fondamento della domanda, né l'istanza di prova testimoniale in ordine alla conclusione del medesimo, proposta a seguito del disconoscimento del documento negoziale a opera della controparte, ciò in quanto il fatto costitutivo non muta per la diversa forma di esso, e la predetta istanza non contrasta con il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 2722 cod. civ. perché, per effetto del disconoscimento, il documento non ha efficacia probatoria in quel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)