Sez. 6, Sentenza n. 9845 del 16/04/1991 Ud. (dep. 20/09/1991) Rv. 188415 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Incanti - Turbata libertà degli incanti | Turbativa - Momento in cui la gara si svolge - Necessità - Esclusione - Anche fuori della gara - Ravvisabilità.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Incanti - Turbata libertà degli incanti
In materia di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), la turbativa può essere posta in essere non soltanto nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara o fuori di questa: ciò che ha rilievo è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione del principio della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)