Sez. L, Sentenza n. 15349 del 30/06/2009 (Rv. 609044 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE | Piloti di aeromobili - Compimento del sessantesimo anno di età - Conseguenze - Prosecuzione del rapporto di lavoro dopo tale data - Condizioni - Contenuto - Limiti.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE
Con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti (nel quale lo svolgimento delle mansioni è subordinato al possesso di un'abilitazione, che peraltro, per il servizio di trasporto aereo di linea e non di linea, non consente l'attività di comandante e di co - pilota dopo il compimento del sessantesimo anno di età, potendo il pilota essere adibito oltre tale data e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età solo alle mansioni di terzo pilota), ove il pilota ultrasessantenne abbia maturato i requisiti pensionistici e non abbia esercitato alcuna opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, quest'ultimo transita nel regime di libera recedibilità, sicché il datore di lavoro può recedere "ad nutum" dal rapporto; ove ciò non accada, il pilota può (non deve) essere assegnato, nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ., a mansioni compatibili con la ridotta idoneità dell'abilitazione. Ove viceversa il pilota, al compimento del sessantesimo anno, non abbia ancora maturato i requisiti pensionistici, il suo rapporto di lavoro prosegue in regime di stabilità e il datore di lavoro è tenuto a rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota, il quale, in tal caso, continua a giovarsi del regime di stabilità (reale od obbligatoria) del rapporto di cui godeva prima. Nel caso in cui, poi, il pilota - che abbia maturato i requisiti pensionistici - abbia esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto, sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica possono ancora essere svolte pur dopo la riduzione dell'abilitazione per il compimento del sessantesimo anno, permane il regime generale del licenziamento individuale vigente prima del raggiungimento di tale limite di età. Se, viceversa, le mansioni non possono essere più svolte per mancanza di idonea abilitazione, stante la riduzione di contenuto di quest'ultima al momento del compimento del sessantesimo anno di età, il rapporto rientra nell'area della libera recedibilità.
Riferimenti normativi: DPR 18/11/1988 num. 566 art. 9, DPR 27/03/1992 num. 179 art. 1, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 28/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Cod. Navig. art. 914 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)