Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Art. 366-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
Art. 367 Sospensione del processo di merito
1. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.6772
2. Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Art. 368 Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto
1. Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato.
2. Il decreto e' notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore del Re presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.8890
3. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
4. La corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
5. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 369 Deposito del ricorso
1. Il ricorso e' depositato ..., a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto.171
2. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita':
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato ;
4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
3. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
Art. 370 Controricorso
1. La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza ..., essa non puo' presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.171
2. Al controricorso si applicano 1e norme degli articoli 365 e 366, in quanto e' possibile.
3. Il controricorso e' depositato ... insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.171
Art. 371 Ricorso incidentale
1. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
2. La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione ....171
3. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
4. Per resistere al ricorso incidentale puo' essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.171
5. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
Art. 371-bis Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
1. Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contradditorio", deve essere depositato nella Cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.6772
Art. 372 Produzione di altri documenti
1. Non e' ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita' della sentenza impugnata e l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso.
2. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita' puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.171
Art. 373 Sospensione dell'esecuzione
1. Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in Camera di Consiglio.
Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.67728890
Sezione II. Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 374 Pronuncia a sezioni unite
1. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo' essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le sezioni unite.
2. Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
3. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.
Art. 375 Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio171
1. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto e' di particolare rilevanza, nonche' nei casi di cui all'articolo 391-quater.171
2. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
1-bis) dichiarare l'improcedibilita' del ricorso;171
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;152
3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;152
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione , salva l'applicazione del primo comma;171
4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;171
4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma;171
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.171
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
6. La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.152
Art. 376 Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
1. Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.171
2. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.171
3. All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione puo' essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio ....171
Art. 377 Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente
1. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
2. Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.171
3. Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.1521716772
Art. 378 Deposito di memorie ...171
1. Il pubblico ministero puo' depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.171
2. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.171
Art. 379 Discussione
1. L'udienza si svolge sempre in presenza171
2. All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.171
3. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.152171
4. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.152
5. Non sono ammesse repliche.152
Art. 380 Deliberazione della sentenza
1. La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.
2. Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276.
3. La sentenza e' depositata nei novanta giorni successivi.171
Art. 380-bis Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
1. Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai difensori delle parti.
2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, puo' chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.171
Art. 380-bis.1 Procedimento per la decisione in camera di consiglio
1. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero puo' depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.
2. L'ordinanza, sinteticamente motivata, e' depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio puo' riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.171
Art. 380-ter Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
1. Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.171
2. Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza. .
3. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.152
Art. 381
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793
Art. 382 Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
1. La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.
2. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.
3. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio.
Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.