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Sez. 1, Ordinanza n. 11635 del 28/04/2026 (Rv. 678195-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile - Figli minorenni - Genitore collocatario - Onere sul predetto della corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo – Condizioni.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678195-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di assegno divorzile, il genitore collocatario può essere onerato del mantenimento ordinario per i figli minori in via esclusiva o permanente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo, nel caso in cui, ancorchè non ricorra una condizione di non autosufficienza economico-reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, sia ravvisabile l'interesse della prole a conservare rapporti costanti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato ed idoneo a garantire la condizione di vita goduta presso il genitore collocatario e quindi senza indurre una situazione di palese disagio od una difficoltà rilevante nell'esercizio del diritto della prole alla genitorialità, in misura che sia proporzionata al caso concreto ed ai reali bisogni della prole.

Cod. Civ. art. 337 ter com. 1, Cod. Civ. art. 337 ter com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)