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Sez. 3, Ordinanza n. 27944 del 20/10/2025 (Rv. 676605-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 - Erronea attribuzione, da parte del giudice, in capo alla parte opponente - Mancato esperimento della mediazione - Conseguenze - Improcedibilità del giudizio - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676605-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il giudice abbia erroneamente posto l'onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, in capo alla parte opponente, ponendosi così in contraddizione con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19596 del 2020, il successivo rilievo del mancato esperimento della stessa si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione, con riguardo non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche a quella (non tempestivamente sollecitata) che quell'onere avrebbe dovuto assolvere, con la conseguenza della sanatoria del difetto di procedibilità del giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)