Sez. 1, Sentenza n. 10570 del 04/07/2003 (Rv. 564796 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Qualificazione dell'area espropriata - Retrodatazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Esclusione - Momento della privazione del diritto dell'espropriato - Rilevanza esclusiva - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 5 bis, terzo comma, D.L. n.333/1992 (conv., con modif., in legge n. 259/1992), secondo l'interpretazione adeguatrice offertane dalla Corte costituzionale (sent. 16 dicembre 1993, n. 442), deve essere inteso - poiché l'art. 42, terzo comma, Cost. esige che l'indennizzo espropriativo, per non risultare astratto, sia quantificato tendenzialmente tenendo conto delle caratteristiche del bene espropriato nel momento in cui il proprietario ne è privato, e non già delle pregresse, ma non più attuali, caratteristiche del bene stesso - nel senso che esso si limita a consacrare in norma l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, nella stima dell'area espropriata, si deve totalmente prescindere dal vincolo espropriativo, e non nel senso che esso dispone in ogni caso la retrodatazione della qualificazione (come edificatoria o agricola) dell'area espropriata all'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (ciò che, in caso di mutamento della destinazione dell'area stessa, sopravvenuto nelle more dell'espropriazione, darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 259
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)