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Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Testo in vigore al

Art. 7 Composizione della segreteria

1. La segreteria del Consiglio superiore e' costituita da un magistrato di Corte di cassazione che la dirige, e da tre magistrati di cui uno di Corte di appello e due di tribunale.

2. All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore a sette.

3. I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore sentito il Ministro.

4. I funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro su richiesta del Presidente del Consiglio superiore.

5. La segreteria dipende dal Comitato di Presidenza.

Art. 8 Ispettorato

1. Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dello Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 9 Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore

1. I fondi per le indennita' dovute ai componenti del Consiglio superiore della Magistratura, e per tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso, sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

2. Per il pagamento delle indennita' e di tutte le altre spese anzidette, sono autorizzate aperture di credito, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, a favore del capo della segreteria del Consiglio, che provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e don l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dallo art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59 sara' provveduto con lo stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Capo II. Attribuzioni e funzionamento del consiglio superiore

Art. 10 Attribuzioni del Consiglio superiore

1. Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

  1. 1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

  2. 2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonche' dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonche' dei componenti estranei e' ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;

  3. 3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;

  4. 4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;

  5. 5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

2. Puo' fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Da' pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

3. Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Art. 11 Funzionamento del Consiglio

1. Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Consiglio superiore delibera su richiesta, del Ministro di grazia e giustizia.

2. Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

3. Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera, su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una Commissione formata da tre dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati, e uno eletto dal Parlamento.

Art. 12 Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso

1. Il Consiglio superiore provvede alle assunzioni in Magistratura, alle promozioni dei magistrati e agli esami per aggiunto giudiziario secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi di commissioni da esso nominate. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, compiuti i lavori, formano le graduatorie che sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore, esaminati gli atti e gli eventuali reclami, proposti dal Ministro per la grazia e giustizia e dagli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approva o modifica la graduatoria.

Art. 13 Promozioni dei magistrati per scrutinio

1. Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio. Questa procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianita', e attribuisce le qualifiche di merito distinto o di merito semplice, oppure dichiara il magistrato impromovibile.

2. La deliberazione della Commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

3. Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.

4. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione e' presieduta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di appello e' presieduta dal procuratore generale presso la Corte suprema, di cassazione.

Art. 14 Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

1. Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:

  1. 1) ha facolta' di promuovere mediante richiesta la azione disciplinare. L'azione disciplinare puo' peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualita' di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;

  2. 2) ha facolta' di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

  3. 3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Art. 15 Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati

1. Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.

2. Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne da' comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterra' opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.

3. Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.

Art. 16 Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore

1. Il Ministro puo' intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne e' richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non puo' essere presente alla deliberazione.

Art. 17 Forma dei provvedimenti

1. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

2. Contro i predetti provvedimenti, e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimita'.

3. Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Art. 18 Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore

1. Il Presidente del Consiglio superiore:

  1. 1) indice le elezioni dei componenti magistrati;

  2. 2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;

  3. 3) convoca e presiede il Consiglio superiore;

  4. 4) convoca e presiede la sezione disciplinare nei casi espressamente previsti dall'art. 6 e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;

  5. 5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

Art. 19 Attribuzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quella che gli sono delegate dal Presidente.

Art. 20 Attribuzioni speciali del Consiglio superiore

1. Il Consiglio superiore:

  1. 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

  2. 2) verifica i requisiti di eleggibilita' dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

  3. 3) elegge il Vice Presidente;

  4. 4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;

  5. 5) esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma;

  6. 6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

  7. 7) puo' disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

Capo III. Costituzione, cessazione e scioglimento del consiglio superiore

Art. 21 Convocazione dei corpi elettorali

1. Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

2. Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.

Art. 22 Componenti eletti dal Parlamento

1. La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.

2. Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

3. Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

4. I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

Art. 23 Componenti eletti dai magistrati

1. I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Corte di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, quattro tra i magistrati di Corte di appello e quattro fra i magistrati di Tribunale con almeno quattro anni di anzianita' dalla promozione a quest'ultima categoria.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

3. Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati, votando ciascuno per i componenti appartenenti alla propria categoria.

4. Non partecipano alla elezione gli uditori.

5. Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

6. Il voto e' personale e segreto.

Art. 24 Ineleggibilita

1. Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, e' stata inflitta una sanzione piu' grave dell'ammonimento.

2. Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non e' stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.

Art. 25 Uffici elettorali

1. Le votazioni dei magistrati hanno luogo:

  1. 1) per i magistrati di cassazione presso la Corte di cassazione;

  2. 2) per i magistrati di appello presso la Corte di appello o la Sezione staccata di Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio;

  3. 3) per i magistrati di tribunale e per gli aggiunti giudiziari presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio.

2. I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Art. 26 Collegi elettorali per magistrati di Corte di appello e di Tribunale

1. Ai fini delle elezioni dei magistrati di appello e dei magistrati di Tribunale sono istituiti rispettivamente quattro collegi, in ciascuno dei quali viene eletto un componente del Consiglio superiore per ciascuna di dette categorie.

2. I quattro collegi saranno costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile dei magistrati in essi compresi, compatibilmente col criterio della continuita' territoriale.

Art. 27 Suffragi e proclamazioni dei risultati

1. Ciascun magistrato di Corte di cassazione ha facolta' di votare per non piu' di nove magistrati di cassazione, dei quali non piu' di tre possono essere magistrati con ufficio direttivo.

2. Ciascuno dei magistrati di Tribunale e gli aggiunti giudiziari hanno facolta' di votare per non piu' di due magistrati di Tribunale, e ciascuno dei magistrati di Corte di appello per non piu' di due magistrati di Corte di appello, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

3. E' proclamato eletto il magistrato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto chi ha maggiore anzianita' di servizio nella categoria.

5. I magistrati che per il numero dei suffragi raccolti seguono, nei rispettivi collegi elettorali, gli eletti, vengono, nell'ordine, chiamati a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.