Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 251 del 1994
Massime (2)
Massima n. 20657
- Contenzioso tributario
- Procedimento davanti alle commissioni tributarie
- Nuove norme previste dal d.lgs. n. 546 del 1992
- Assistenza e rappresentanza in giudizio
- Possibilità di conferire l'incarico non soltanto agli avvocati e procuratori legali ma anche ad altri soggetti appartenenti ad eterogenee categorie professionali e persino se neppure iscritti ad alcun albo o ruolo
- Lamentata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto ad altri organi di giurisdizione speciale nonché lesione del diritto di difesa
- Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' della norma impugnata
- Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto le nuove norme sul processo tributario, di cui al d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, hanno effetto - ai sensi dell'art. 80, del decreto stesso, come modificato dall'art. 69, d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 - solo a partire dal 1 ottobre 1994 e pertanto la disposizione impugnata non può trovare applicazione nel giudizio 'a quo'. - V. O. n. 502/1993 e S. n. 107/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Massima n. 20658
- Contenzioso tributario
- Procedimento davanti alle commissioni tributarie
- Assistenza e rappresentanza in giudizio
- Possibilità di conferire l'incarico non soltanto agli avvocati e ai procuratori legali, ma anche ad altri soggetti appartenenti ad eterogenee categorie professionali e persino se neppure iscritti in alcun albo o ruolo
- Lamentata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto ad altri organi di giurisdizione speciale nonché lesione del diritto di difesa
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Posta la ragionevolezza - già riconosciuta dalla Corte in relazione alla discrezionalità del legislatore di modulare diversamente il diritto di difesa, nel rispetto delle garanzie fondamentali - della facoltà attribuita al contribuente dal primo comma dell'art. 30, d.P.R. n. 636 del 1972, di difendersi personalmente nei procedimenti davanti alle Commissioni tributarie, non può, 'a fortiori', ritenersi irragionevole che l'assistenza e la rappresentanza in tali giudizi sia attribuita dal terzo comma dello stesso articolo, anche ad altri soggetti che non siano avvocati o procuratori legali (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche in virtù della loro professione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.). - V. specificamente, S. n. 188/1980, O. nn. 48/1988 e 685/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 30, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione del contenzioso tributario, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Ambroso Vincenzo contro l'Ufficio Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui dette norme non riservano esclusivamente agli avvocati e ai procuratori legali "l'assistenza tecnica" davanti alle Commissioni tributarie;
che a parere del giudice a quo i soggetti abilitati all'assistenza e rappresentanza nel giudizio in argomento, appartenendo a categorie professionali eterogenee e potendo anche non essere iscritti ad alcun albo o ruolo, non garantirebbero la preparazione giuridica necessaria per osservare le regole del processo;
che tale estensione dell'a'mbito dei difensori svelerebbe un vizio di ragionevolezza, confermato dalla più recente normativa impugnata, concretando altresì una disparità di trattamento rispetto ad altri organi di giurisdizione speciale e sacrificando il diritto di difesa;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, ai termini dell'art. 80, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, le nuove disposizioni sul processo tributario avranno effetto dalla data d'insediamento dei nuovi organi giurisdizionali, e cioè dal 1 ottobre 1994, come già rilevato da questa Corte (cfr. ordinanza n. 502 del 1993 e sentenza n. 107 del 1994);
che pertanto la remittente Commissione non può allo stato applicare l'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993, e dunque la relativa questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza;
che, con riguardo all'art. 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, questa Corte, sulla base del più volte affermato principio, secondo cui il diritto di difesa è diversamente modulabile dal legislatore nel rispetto delle garanzie fondamentali (cfr. sentenza n. 188 del 1980 e ordinanza n. 48 del 1988), ha ritenuto non irragionevole la facoltà, attribuita dal primo comma della norma de qua al contribuente, di difendersi personalmente "in un procedimento .. vertente prevalentemente su fatti" ed altresì "caratterizzato da forme semplificate" (v. ordinanza n. 685 del 1988);
che a fortiori non può ritenersi irragionevole la facoltà, prevista dal successivo terzo comma, di farsi "assistere e rappresentare in giudizio" da altri soggetti (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche per la loro qualità professionale;
che, pertanto, la prospettata questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione stessa con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze