Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di "case popolari"
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11, n. 11, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1
1. Nella materia "case popolari" di cui all'art. 11, n. 11, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, restano alla competenza legislativa dello Stato i settori concernenti:
1) la concessione di mutui da parte di enti od istituti non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti, nonche' i rapporti degli enti e istituti stessi con gli enti mutuatari e con gli assegnatari di alloggi costruiti con mutui concessi dalla Cassa medesima;
2) le agevolazioni tributarie per la costruzione di case economiche e popolari, salva la competenza regionale per i tributi di cui all'art. 65 dello Statuto;
3) le agevolazioni per la costruzione e l'assegnazione di case agli invalidi ed ai mutilati di guerra, ai profughi e alle categorie assimilate;
4) le agevolazioni per la costruzione di case popolari ed economiche nelle localita' colpite da gravi calamita' naturali;
5) il finanziamento, la costruzione, l'assegnazione e la gestione delle case dell'I.N.C.I.S. (Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato) e di altre case costruite per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato;
6) l'ordinamento e il funzionamento degli enti ed istituti che hanno per fine la costruzione e la gestione di case economiche e popolari e che svolgono la loro attivita' anche al di fuori del territorio della Regione.
Art. 2
1. Resta altresi' riservata alla competenza legislativa delle Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni.
2. L'attivita' dell'INA-Casa per le province di Trento e di Bolzano e' regolata come segue:
3. La Commissione provinciale incaricata di formare la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e' costituita ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed e' nominata dalla Giunta provinciale.
4. Per la provincia di Bolzano dovranno essere costituite piu' Commissioni la cui composizione dovra' adeguarsi proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici dei Comuni nei quali dovranno essere disposte le assegnazioni.
5. La Gestione INA-Casa e il Comitato di attuazione danno notizia alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro quindici giorni delle decisioni adottate nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dagli articoli 22, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, e dagli articoli 6 e 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, in materia di assegnazione di alloggi per le province di Trento e di Bolzano.
6. La facolta' prevista dal primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, e' attribuita oltre che alla Gestione INA-Casa alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alle graduatorie definitive emanate dalle Commissioni provinciali operanti nelle Province stesse.
7. Alle sedute di approvazione del piano annuale di ripartizione territoriale delle costruzioni eseguibili, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed interessanti le province di Trento e di Bolzano, il Comitato di attuazione del piano INA-Casa invitera' a partecipare con voto deliberante i presidenti delle rispettive Giunte provinciali.
8. Fermi restando i criteri di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il Comitato di attuazione del piano INA-Casa provvedera' a determinare i programmi di costruzioni per i Comuni della provincia di Bolzano, in modo che la disponibilita' degli alloggi da costruire nel complesso della Provincia ed in ciascun Comune sia ripartita fra i lavoratori dei due gruppi linguistici in proporzione della entita' dei contributi versati dai lavoratori appartenenti a ciascun gruppo.
Art. 3
1. Sono trasferite alle province di Trento e di Bolzano le attribuzioni amministrative che il testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (con esclusione dei capi 3° e 4° del titolo I, dei titoli X e XI della parte I, nonche' dei titoli I al IV della parte II) e successive modificazioni e integrazioni e le leggi 10 agosto 1950, n. 715 (con esclusione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16) e 9 agosto 1954, n. 640, demandano agli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed economica salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
2. Nessun trasferimento di proprieta' alle Province si opera per le case costruite dallo Stato a totale suo carico.
3. E' fatto salvo quanto attiene alla competenza regionale per la dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 4
1. Sulle somme stanziate a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1958-59 e seguenti, in attuazione delle leggi che prevedono l'intervento finanziario dello Stato per la costruzione di case popolari, il Ministero dei lavori pubblici non appena approvato dal Parlamento il bilancio comunichera' alle Amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano quale quota dei fondi stanziati allo scopo suddetto e' destinata, nell'esercizio, alla costruzione delle case popolari nelle rispettive Province.
2. La suddetta quota, in relazione alle competenze provinciali di cui all'art. 3 del presente decreto, sara' determinata dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto delle disponibilita' del bilancio e del bisogno delle popolazioni.
3. L'ammontare delle quote di cui al comma precedente dovra' essere attribuito ai singoli enti ed utilizzato in accordo con le Province rispettive per gli scopi indicati dalle leggi.
Art. 5
1. Qualora le province di Trento e di Bolzano provvedano con proprie leggi a costituire una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 131 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, chiameranno a farne parte magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio nelle delle Province.
Art. 6
1. Nell esercizio della competenza legislativa in materia di "case popolari" le province di Trento e di Bolzano terranno conto della necessita' che gli Istituti autonomi case popolari conservino il loro patrimonio e continuino a svolgere le attribuzioni ad essi affidate dallo Stato, nonche' di usare nei confronti degli assegnatari di alloggi dell'Istituto autonomo case popolari un trattamento analogo a quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio nazionale.
2. Per gli attuali assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi delle case popolari restano salvi in ogni caso i diritti che ad essi possono derivare dalle norme emanate in virtu' della legge 21 marzo 1958, n. 447.
3. Gli Istituti autonomi delle case popolari continuano ad essere sottoposti alla vigilanza dei Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite dallo Stato a totale suo carico. Rimangono ferme le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato d'intesa con le province di Trento e di Bolzano in ordine alla nomina degli organi amministrativi degli Istituti stessi.
Art. 7
1. La composizione delle Commissioni istituite dall'Istituto autonomo case popolari di Bolzano per l'assegnazione e la permuta di alloggi, dovra' adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta nel Comune nel quale avvengono le assegnazioni o le permute di alloggi.
Art. 8
1. L'approvazione preventiva dei progetti di case popolari ed economiche ai sensi dell'art. 50 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1942, n. 843, e' demandata al presidente della Giunta provinciale.
2. I ricorsi previsti dal secondo comma del citato articolo sono decisi dal Ministro per le finanze.
Art. 9
1. Il Ministero del tesoro sentita la Giunta provinciale, determina a norma dell'art. 66 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le garanzie che nell'interesse della Cassa depositi e prestiti devono sostituire o integrare lo stipendio o pensione mancante o insufficiente di soci assegnatari di alloggi costruiti con contributo della Provincia.
Art. 10
1. Il collaudatore dei lavori degli enti costruttori di case economiche e popolari e' nominato dalla Giunta provinciale, di intesa con gli istituti di credito mutuanti e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministero del tesoro.
Art. 11
1. Il corrispettivo annuo che gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 640, devono corrispondere, e' determinato dalla Giunta provinciale d'intesa col Ministero del tesoro.
2. La Commissione per l'assegnazione degli alloggi prevista dall'art. 8 della citata legge, e' nominata dalla Giunta provinciale e, nella provincia di Bolzano, la sua composizione dovra' adeguarsi proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici dei Comuni nei quali devono essere disposte le assegnazioni.
3. La Commissione e' presieduta dal presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato.
Art. 12
1. Fino a quando le province di Trento e di Bolzano non abbiano provveduto con proprie leggi alla designazione degli organi consultivi e tecnici che sostituiranno i corrispondenti organi statali, dovranno avvalersi di questi ultimi.