Sez. L, Sentenza n. 2259 del 08/04/1980 (Rv. 405929 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDE GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DELL'INPS - MANCATA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI - GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO - AMMISSIBILITA - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDE GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DELL'INPS - MANCATA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI - GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO - AMMISSIBILITA - DEFINITIVITA DELLA DECISIONE IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi del secondo e quarto comma dell'art 46 del DPR 30 aprile 1970 n 639, la mancata decisione, da parte del comitato regionale dell'INPS del ricorso proposto avverso la decisione del comitato provinciale nel termine di novanta giorni dalla sua presentazione o la decisione da parte del comitato regionale oltre tale termine, consente al ricorrente di adire l'autorita giudiziaria, ma non produce l'effetto di rendere definitivo il provvedimento favorevole all'assicurato. (Conf 2180/79, mass n 398531).*
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)