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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31581 del 06/12/2018 (Rv. 652005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Rilevanza - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Erroneità della data - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., dà atto del deposito della sentenza costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data indicata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)