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Sez. T, Ordinanza n. 22650 del 05/08/2025 (Rv. 675719-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Pronuncia del giudice tributario su controversia estranea all’art. 2 del d.lgs. n.546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis - Implicita decisione
Stato
decisa il 2025-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

sulla giurisdizione ravvisabile nella decisione sul merito - Conseguenze in punto di cd. translatio iudicii - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di legittimità, qualora il giudice di seconde grado respinga erroneamente, ancorché implicitamente, l'eccezione di giurisdizione parziale (perché nella specie parte del credito non aveva natura tributaria ma previdenziale e pertanto non rientrava tra quelli di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992), la Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed affermata quella del giudice ordinario competente per territorio, deve rimettere a quest'ultimo la causa limitatamente alle pretese di natura non tributaria.

Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)