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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16014 del 27/06/2017 (Rv. 644806 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Condizioni - Impossibilità di individuare il comando giudiziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644806-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE

Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che mentre la relativa motivazione riguardava la sola indennità dovuta per un nuovo esproprio, il dispositivo, respingendo integralmente la domanda con cui il ricorrente si era opposto alla stima dell’indennità ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, aveva implicitamente confermato la legittimità della stima anche con riferimento al deprezzamento già oggetto di stima accettata dal proprietario in occasione di una precedente procedura di esproprio).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 736 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)